1 - Contratti di viaggio
e responsabilità dell'Organizzazione
I contratti di viaggio di cui al presente
programma si intendono regolati dalle
previsioni che seguono e dal DL 111
del 17/3/95, dalla direttiva CEE 314/90,
dalle convenzioni internazionali in
materia ed in particolare dalla legge
n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al Contratto di Viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
dalla Convenzione di Varsavia del
12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale
resa esecutiva con L. 19/05/32 N.
41, dalla Convenzione di Berna del
25/02/61 sul trasporto ferroviario
resa esecutiva con L. 806 del 02/03/63
in quanto applicabili ai servizi oggetto
del pacchetto turistico, nonchè
delle previsioni in materia di Codice
Civile e dalle altre norme di diritto
interno in quanto non derogate dalle
previsoni del presente contratto.
2 - Iscrizioni
L'accettazione delle iscrizioni è
subordinata alla disponibilità
di posti e s'intende perfezionata
al momento della conferma da parte
dell'Organizzatore stesso.
3 - Pagamenti
All'atto della prenotazione dovrà
essere versato un acconto pari al
30% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato
30 giorni prima della partenza. Per
le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data di partenza dovrà
essere versato l'intero ammontare
della quota.
4 - Validità delle
quote di partecipazione
Le quote sono calcolate in base ai
cambi indicati nella "scheda
tecnica" e alle tariffe dei vettori
e dei servizi turistici in vigore
al momento della redazione dei programmi
di viaggio o di soggiorno. Le quote
potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni
nel corso dei cambi, delle tariffe
dei vettori e dei costi dei servizi
turistici. Se l'aumento del prezzo
globale eccede il 10% della quota
in vigore all'atto dell'iscrizione,
il Partecipante ha la facoltà
di recedere dal contratto, purché
ne dia comunicazione scritta mediante
Raccomandata A.R. all'Organizzazione
entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
5 - Annullamento del viaggio
e predisposizione di soluzioni alternative
Ai sensi dell'art. 10 della predetta
legge n. 1084 del 27 dicembre 1977,
l'Organizzatore può annullare
il contratto, totalmente o parzialmente,
senza alcuna indennità:
a) per circostanze di carattere eccezionale.
b) quando il numero minimo dei viaggiatori
previsto nel programma non sia raggiunto
e sempre che ciò sia portato
a conoscenza del Partecipante almeno
15 giorni prima della partenza del
viaggio (7 giorni per le crociere).
In entrambi i casi, se il contratto
viene annullato prima della sua esecuzione,
l'Organizzatore rimborserà
unicamente ed integralmente le somme
percepite dal viaggiatore entro 7
gg. lavorativi dal momento della cancellazione
del viaggio.
L'Organizzatore, qualora dopo la
partenza non possa fornire una parte
essenziale dei servizi contemplati
in contratto, predisporrà,
ove possibile, soluzioni alternative
senza supplementi di prezzo a carico
del viaggiatore, affinché il
viaggio possa continuare e, qualora
le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste,
risarcirà il viaggiatore nei
limiti di tale differenza.
6 - Rinunce
Se un partecipante iscritto al viaggio
dovesse rinunciare sarà tenuto
al pagamento della quota d'iscrizione
e avrà diritto al rimborso
della quota di partecipazione, a prescindere
da quanto versato e al netto delle
penalità qui di seguito indicate:
10% dal momento della prenotazione
sino a 31 giorni prima della partenza
del viaggio; 25% dal momento della
prenotazione sino a 21 giorni prima
della partenza del viaggio; 50% dal
momento della prenotazione sino a
11 giorni prima della partenza del
viaggio; 75% dal momento della prenotazione
sino a 3 giorni lavorativi prima della
partenza del viaggio. Nessun rimborso
dopo tali termini.
Per tutte le combinazioni, nessun
rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza
o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio stesso. Così pure
nessun rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti personali di espatrio.
Il Cliente rinunciatario potrà
farsi sostituire da altra persona
sempre che la comunicazione pervenga
all'Organizzatore in tempo utile per
le modifiche, in ogni caso almeno
15 giorni prima della partenza, e
sempre che non vi ostino ragioni di
passaporto, visti, vaccinazioni o
mancata accettazione del nuovo nominativo
da parte dei terzi fornitori di servizi.
In caso di possibilità di sostituzione,
al Cliente rinunciatario verrà
addebitata unicamente la quota d'iscrizione
e le spese per le variazioni pratica.
Per ogni pratica che preveda oltre
ai cambi nomi anche il cambio dei
servizi prenotati, qualora tali cambiamenti
siano possibili, verranno addebitate
Euro 40 forfettarie, quale rimborso
spese.
In caso di rinuncia di una crociera,
oltre alle spese da sostenersi per
l'annullamento dei servizi verrà
comunque addebitato il costo totale
del posto barca.
In caso di rinuncia ad un viaggio
che prevede l'utilizzo di voli charter
speciali, oltre alle spese da sostenersi
per l'annullamento dei servizi verrà
comunque addebitato il costo del biglietto
aereo.
Oltre alle penali elencate, potrebbero
verificarsi costi aggiuntivi ed estensioni
dei termini di tempo soggetti a penale
di cancellazione (crociere, circuiti,
viaggi di gruppo e last minute ecc….).
Queste variazioni verranno comunicate
al cliente prima della cancellazione.
7 - Responsabilità
La responsabilità di Turismo Cuba nella sua
qualità di Organizzatore di
viaggi nei confronti dei viaggiatori
e delle cose di loro proprietà
è regolata dalle leggi e dalle
Convenzioni Internazionali richiamate
al precedente art.1. La responsabilità
dell'Organizzatore non può
in alcun caso eccedere i limiti previsti
dalle leggi e convenzioni citate.
L'Organizzatore non sarà,
in alcun caso, responsabile dei danni,
di qualsiasi genere, allorché
l' inadempimento o la cattiva esecuzione
del contratto non siano imputabili
né a sua colpa, né a
colpa di altro fornitore di servizi,
in quanto le mancanze constatate nell'esecuzione
del contratto: sono imputabili ad
un terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto
di viaggio e sono dovute a cause di
forza maggiore o ad un avvenimento
che l'Organizzatore non poteva, con
tutta la necessaria diligenza, prevedere
o risolvere (scioperi di qualsiasi
natura, sospensioni voli per avverse
condizioni atmosferiche, improvvisi
guasti tecnici, modifiche operative
/ orari di compagnie di trasporto,
ecc.).
L'Organizzatore non sarà,
inoltre, in nessun caso responsabile
dei danni: a) conseguenti alla inosservanza
da parte del viaggiatore di raccomandazioni
o avvertenze dell'agente o della guida
turistica in loco; b)derivanti da
prestazioni di servizi forniti da
terzi e non facenti parte del pacchetto
turistico; c) derivanti da iniziative
autonome del viaggiatore.
8 - Obbligo di segnalazione
Ogni mancanza nell'esecuzione del
contratto, rilevata in loco dal viaggiatore,
dovrà essere segnalata immediatamente
al prestatore di servizi interessato,
e al personale di assistenza qualora
previsto, nonché per iscritto
mediante lettera Raccomandata A.R.
all'Organizzatore entro il termine
di decadenza di 10 gg. dalla data
del rientro.
9 - Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera, in assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della CEE cui
il relativo servizio si riferisce,
è stabilita dall'Organizzatore
in base a propri criteri di valutazione
degli standard di qualità.
10 - Assicurazioni Fondo
di garanzia
Ai sensi dell'art. 21 decr.legisl.
11 del 17 marzo 1995, viene istituito
un Fondo di garanzia presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri di cui
potranno usufruire tutti i viaggiatori,
in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell'organizzazione,
per il rimborso del prezzo versato
e il rimpatrio in caso di viaggio
all'estero. Le modalità di
funzionamento di tale Fondo di garanzia
sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro del Tesoro.
11 - Foro competente
Per eventuale controversia sarà
competente il Foro dove ha sede legale
l'Organizzatore.
Organizzazione Tecnica
Turismo Cuba
Scheda Tecnica
I prezzi contenuti nel presente sito
sono espressi in Euro e sono calcolati
in base alvalore del CUC (Peso Convertibile
Cubano) in vigore al 01/03/2007 quotato:
1 CUC = 0,90 Euro - Oscillazioni del
suo valore e/o delle altre valute(
in particolaredel Dollaro USA) potranno
portare ad un adeguamento sulle tariffe
aeree e/o dei servizi pubblicati nel
presente sito.
Il presente programma è stato
redatto in conformità alle
disposizioni della legge Regionale
Emilia Romagna n.23 del 26/07/97 per
la disciplina delle attività
Agenzia di Viaggio e Turismo.Il valore
del cambio Euro/dollaro USA è
: 1 Euro = 1,20 USD
AUT. REG. LOMBARDIA con DECRETO della
Privincia di VARESE DEL 17/02/07.
VALIDITÀ dei Programmi 01/05/2006
al 31/10/2007
Garanzia assicurativa in conformità
alla convenzione internazionale relativa
ai contratti di viaggi.
Ai sensi dell'art. 20 del DL 111 del
17/03/95 è stata stipulata
da parte dell'Organizzatore Turismocuba.it , la polizza assicurativa responsabilità
civile. Se non espressamente comprese
nel prezzo, all'atto della prenotazione
è possibile stipulare speciali
polizze assicurative facoltative per
le spese derivanti dall'annullamento
del pacchetto turistico, infortuni,
rimpatrio e bagagli.
Tutti gli iscritti ai nostri viaggi
e soggiorni possono facoltativamente
stipulare una Assicurazione Viaggio
che,in caso di necessità, garantisce
le seguenti prestazioni:
Medico non stop
Centrale operativa (medica, telefonica,
area, telex) in funzione 24 ore su
24 - Consulti medici immediati - Invio
di un medico dall'Italia in casi di
urgenza - Trasporto in ambulanza in
Italia - Rientro sanitario (con speciale
aereo sanitario, aereo di linea volo
barellato, vagone letto, ambulanza)
- Rientro di un familiare abbonato
- Rientro degli altri abbonati - Viaggio
di un familiare (in caso di un ricovero
di un abbonato) - Rientro del convalescente
- Pagamento spese mediche, farmaceutiche,
ospedaliere a persona per infortunio
a seconda dei massimali scelti - Prolungamento
del soggiorno - Interprete a disposizione
all'estero - Anticipo spese di prima
necessità - Rientro anticipato
dell'abbonato - Invio medicinali urgenti.
Assicurazione Bagaglio
Indennizzo per danni al bagaglio (furto,
perdita, avaria) fino a Euro 250,00
a persona in Europa e paesi del bacino
Mediterraneo e fino a Euro 350,00
a persona nei rimanenti paesi del
mondo. Il dettaglio delle prestazioni
è specificato sulla speciale
tessera che verrà consegnata
al partecipante al viaggio.
Assicurazione spese annullamento
La Società Organizzatrice consiglia
a tutti i suoi clienti di stipulare,
all'atto dell'iscrizione e dietro
pagamento, una speciale assicurazione
per le spese derivanti dall'annullamento
del viaggio. Il regolamento degli
annullamenti è quello dello
standard della Europ Assistance.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 16 della legge 269/98: la
legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono
commessi all'estero.
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